sabato 28 giugno 2014

QUALI PROSPETTIVE

Caso marò:   contenzioso internazionale?


La vicenda dei due fucilieri del Battaglione San Marco Salvatore Girone e Massimiliano Latorre è rimasta per mesi ferma in un vicolo cieco della politica estera italiana. Dopo la seria accelerazione che la vicenda aveva subito a inizio anno per il timore della potenziale applicazione della normativa antiterrorismo ai nostri militari  (successivamente ritirata), tanto l’interesse dell’opinione pubblica quanto quello della politica pareva essersi arrestato e ultimamente non è ben chiara la politica che vuole mettere in atto in nostro Governo.

Apparentemente, nemmeno l’ulteriore rinvio della decisione della Corte suprema al 31 luglio prossimo aveva contrastato questo torpore. A questo riguardo, in parte, l’errore “tattico-processuale” di aver consentito ai due militari di presentare individualmente e separatamente dallo stato italiano dei ricorsi per contestare la giurisdizione indiana ha consentito ai supremi giudici indiani, sottoposti all'ovvia pressione politica delle elezioni, di prendere ancora tempo per risolvere la questione.

Queste valutazioni sono state superate dalle dichiarazioni rese dalla ministro degli Affari Esteri durante l’audizione a Palazzo Madama del 24 aprile scorso relativamente all'apertura di una “nuova fase” che vedrebbe come unica strada percorribile quella dell’arbitrato internazionale. Ma cosa significano in concreto queste parole?

Dopo mesi che, dopo l'evento da più voci  compresa quella di chi scrive, si chiedeva di ricorrere all'arbitrato unilaterale considerando inutili Petizioni, boicottaggi, suppliche, esposti e quant'altro si possa aver fatto in nome della solidarietà verso due Militari colpevoli solo di aver eseguito gli ordini di un mandato che coinvolge l'ONU e tutti gli stati aderenti e quindi INCOLPEVOLI da qualsiasi accusa ora si ipotizza il ricorso al coinvolgimento internazionale.

La strada internazionale
Da tempo, sulle colonne di taluni quotidiani e nelle pubblicazioni scientifiche si legge che la strada più utilmente percorribile per l’Italia sarebbe quella “dell’internazionalizzazione” della vicenda al fine di vedere riconosciuto il valore della norma di diritto internazionale generale sulla giurisdizione esclusiva dello stato di bandiera sui propri agenti all'estero e su incidenti di navigazione avvenuti fuori dalla acque territoriali. Per fare ciò, al di là delle condizioni sostanziali già potenzialmente soddisfatte mediante quattro note verbali inviate all'India nei mesi scorsi, l’Italia dovrà però compiere una serie di passi formali che adempiano alle condizioni procedurali per l’avvio di un contenzioso.

In primo luogo, sarebbe auspicabile l’assunzione di una posizione di più forte rifiuto della giurisdizione indiana di fronte ai giudici interni: tale posizione potrebbe concretizzarsi nella contumacia tanto dei militari quanto dello stato italiano e, auspicabilmente, nel ritiro delle istanze presentate alla Corte suprema per privare i giudici indiani di argomenti ulteriori a giustificazione di rinvii. In tal senso paiono muoversi le menzionate dichiarazioni rese durante l’audizione al Senato del 24 aprile scorso.

Contestualmente, lo stato italiano dovrebbe riaffermare in nuove note verbali i diritti sovrani riconosciutigli dal diritto internazionale, specificatamente la giurisdizione penale esclusiva per incidenti di navigazione avvenuti in alto mare o zone marittime cui tale disciplina si applica, e la giurisdizione esclusiva sui propri agenti all’estero per fatti compiuti nell'esercizio delle loro attribuzioni pubblicistiche. Inoltre, l’Italia dovrebbe, da un lato chiedere che i due militari venissero rinviati in patria o trasferiti presso un paese terzo rispetto alla vertenza, dall'altro prevedendo una reazione negativa a questa prima richiesta, proporre termini specifici per una Exchange of views, ossia un incontro atto a tentare una soluzione concordata della controversia richiesto dalle norme sul diritto del mare come codificate dalla Convenzione di Montego Bay del 1982.

Il tribunale arbitrale
L’adempimento da ultimo citato servirebbe per legittimare l’Italia ad adire, successivamente e unilateralmente, un Tribunale arbitrale costituito ai sensi dell’Allegato VII della Convenzione di Montego Bay. Va infatti tenuto conto che, sebbene la Corte internazionale di giustizia potrebbe risultare il foro più “favorevole” alla posizione italiana in quanto più sensibile ad argomenti legati alla conservazione delle norme sull'immunità degli organi all'estero e alla tutela dell’ordine e della pace internazionale, l’esperibilità di tale strumento pare poco verosimile. Infatti, tanto la mancata accettazione unilaterale della sua giurisdizione ai sensi dell’art. 36 dello Statuto da parte italiana, quanto le riserve apposte alla medesima dichiarazione da parte dell’India, renderebbero necessario un accordo ad hoc per adire la Corte dell’Aja.

Risulta più probabile, quindi, l’utilizzo del sistema contenzioso previsto ex Allegato VII della Convenzione di Montego Bay, che fornirebbe garanzie, da un lato, di una certa celerità (la causa potrebbe concludersi in 2-3 anni, nella peggiore delle ipotesi), dall'altro, relative alla tutela dei diritti degli stati sulle proprie navi. Tenuto conto delle pressioni a salvaguardare la “santità” della Convenzione di Montego Bay esplicitate anche in sede ONU, infatti, pare improbabile che il Tribunale arbitrale possa approvare e “convalidare” la tendenza espansiva dei diritti dello stato costiero sulla propria zona contigua e zona economica esclusiva perseguita finora dall'India. Inoltre, sebbene il Tribunale arbitrale ex Allegato VII possa essere chiamato a giudicare primariamente sulla base della Convenzione di Montego Bay, potrebbe considerare anche altre norme di diritto internazionale, nello specifico quelle attinenti all'immunità funzionale, in virtù dell’art. 293 della Convenzione stessa, nonché l’interesse generale della Comunità internazionale al corretto svolgimento di operazioni di contrasto alla pirateria marittima.

Ulteriormente, nelle more della costituzione del Tribunale arbitrale, l’Italia potrebbe chiedere misure cautelari al Tribunale internazionale del mare in base all'art. 290 della Convenzione di Montego Bay. Sebbene paia improbabile che il Tribunale possa riconoscere la necessità e urgenza del rinvio dei militari in Italia, un riconoscimento prima facie dell’ammissibilità e della fondatezza della pretesa italiana costituirebbe, da un lato, un ottimo argomento da spendere nel successivo giudizio di merito; dall'altro, un utile strumento di pressione nei confronti dell’India.

Infatti, sebbene la nota “internazionalizzazione della vertenza” sia allo stato la strada migliore, non è da escludere una soluzione negoziata. L’avvio di un procedimento internazionale costringerebbe infatti l’India ad assumere pubblicamente posizioni contrarie al proprio interesse nazionale con riguardo alla tutela dei militari all'estero – si ricordi che l’India è il terzo stato per personale militare e di polizia impiegato in operazioni della Nazioni Unite. Lo stesso procedimento potrebbe quindi essere un valido strumento di pressione per spingere l’India ad assumere una posizione negoziale più collaborativa, portando al raggiungimento di un accordo che il giudice internazionale si limiterebbe poi a fare proprio.

Il nuovo corso annunciato dal governo italiano è quindi sicuramente da salutare con favore, sempre che la burocrazia venga snellita e non si giustifichi con tempi lunghi usuali. Rimane solo da vedere, dopo due anni di “sospensione”, se la vicenda troverà la sua logica conclusione nel ritorno dei due militari in Italia per essere processati, ma non per mancanze o colpe ma solo perché, essendo accusati dei fatti a loro ascritti, come atto dovuto.

A. Adamo




mercoledì 7 maggio 2014

CHI E' PIÙ' BRAVO

LA GARA DEI GRUPPI

Dopo il fatidico 15 febbraio 2012, che coinvolse due Fucilieri di Marina  Massimiliano Latorre e Salvatore Girone arrestati dalla polizia del Kerala con l'accusa dell'uccisione di due pescatori, prese vita su facebook un gruppo creato dalle famiglie dei due sottufficiali e a breve, in successione stranamente, si formò un altro gruppo denominato " Ridateci i nostri Leoni" creato da un caro amico di Massimiliano Latorre : Andrea Lenoci.
Dico stranamente perché, allora, non vedevo lo scopo di sdoppiare un'attività volta alla solidarietà verso i due Fucilieri e le loro Famiglie ma, evidentemente, non consideravo che potessero insorgere personalismi, competizioni volte a primeggiare sul postare notizie (veritiere o meno non importava), condizionamenti, da parte delle istituzioni, alle Famiglie che venivano consigliate che era saggio seguire la linea soft del governo con la conseguente fuoruscita di molti di coloro che invece avrebbero perseguito una linea più dura e decisa.
Fino ad allora nulla di male se non ché nel prosieguo dell'attività cominciavano le varie discussioni, non sempre corrette, sorgevano come funghi i vari esperti, i conoscitori del Diritto si sprecavano e le teorie più folli coinvolgevano molti lettori con discussioni volte a degenerare.
Siamo uno strano Popolo, o meglio, abbiamo uno strano modo di ragionare, in tutte le situazioni che richiedono, coraggio, determinazione, consapevolezza e conoscenza partiamo lancia in resta senza fare alcuna valutazione delle conseguenze per poi lamentarci per le situazioni che si vengono a creare.
Diciamocelo chiaramente, i più sono quelli che dicono: " Basta, andiamoli a prendere noi, istituzioni incapaci, ministri incompetenti, governo da burletta, vergogna a destra e a manca ma poi il tutto si esaurisce nello sfogo della tastiera; poi ci sono i patiti delle petizioni (assolutamente inutili e non considerate) che i destinatari, forti dello stuolo di impiegati da noi pagati, cestinano bellamente, non ultime le denunce fatte a termini di legge seguendo i dettami della costituzione ma che, inspiegabilmente, hanno un iter tortuoso e scompaiono nei meandri degli archivi giudiziari.
Qui arriviamo ai mas media, TV e Giornali quando ci sono dichiarazioni di politici o diplomatici si scatenano
in articoli, il più delle volte, di dubbia interpretazione scatenando comprensibili reazioni sulle varie pagine di FB per poi giungere ad un lamento corale quando le notizie non vengono più date e quindi quale migliore pensata se non quella di bombardare le varie redazioni con e-mail di protesta senza considerare che la tecnologia di oggi permette di filtrare qualsiasi tipo di messaggio e della quale sono dotate tutte le redazioni.
Strano Popolo davvero, e lo dico forte dell'età e della mia esperienza, pensiamo sempre di essere i migliori
Succede in tutti i campi:
Si forma un partito- non si va d'accordo? bene...esco e ne fondo un'altro.
Si crea un complesso musicale- non si va d'accordo? bene...me ne vado e creo un altro complesso.
Si fonda un associazione- vi sono idee contrastanti?  Ok.....do le dimissioni e ne creo un'altra.
Uguale in una società, in un azienda etc. etc.
Bene questo si chiama voglia di primeggiare e di protagonismo; aver aderito accettando i principi fondanti di un organismo per poi cambiare idea o criticarli denota una condotta incoerente che logora anche altri appartenenti a tali organismi.
Considero chiusa l'era degli Eroi, persone che davano la vita per i propri ideali, oggi è l'era delle banderuole sempre pronte a cambiare direzione, a prendersi meriti, ad avocare iniziative e sempre pronte a criticare e poi tirarsi indietro quanto si deve agire
Questo è quello che sta avvenendo su FB all'insegna del:- "il merito è......", "Grazie al tale Gruppo", "Noi siamo più attivi" insomma sembra che si stia copiando dalla Politica

Antonio Adamo


















martedì 6 maggio 2014

Marò, i retroscena dell'arbitrato

Bluff o ennesimo fallimento annunciato?

La strada dell'arbitrato è lunga e poco credibile, e Massimiliano Latorre e Salvatore Girone sono in India da più di due anni. Chi li ha abbandonati?

  • 06-05-20144:15

Marò, i retroscena dell'arbitrato, bluff o ennesimo fallimento annunciato?
Salvatore Girone e Massimiliano Latorre
Riprendo l'articolo di Panorama (che ringrazio) per alcune considerazioni
I Ministri Pinotti e Mogherini(titolari, rispettivamente, della Difesa e degli Esteri) annunciano "l'apertura di una nuova fase nel caso marò", che mira ainternazionalizzare il più possibile la vicenda e a risolverla con un arbitrato o, qualora quest'ultimo si rivelasse impraticabile, "con altri strumenti preposti alla risoluzione delle controversie internazionali".
1 (E qui mi sento di dire che sono dichiarazioni puramente politiche in quanto la nuova fase dovrà attendere le decisioni della Suprema Corte Indiana alla quale l'Italia si è inchinata dal primo momento senza contestarla).
Ora, non ha senso tornare sulla famosa telefonata che indusse il Comandante dell'Enrica Lexie, la petroliera su cui erano imbarcati i marò, a "collaborare con la giustizia indiana a fare luce sull'incidente avvenuto in alto mare"; all'incapacità di chi ha supervisionato le indagini in India di evitare che prove utilissimecome il peschereccio su cui erano imbarcate le vittime o i proiettili sparissero misteriosamente nel nulla. Lasciamo perdere le dichiarazioni con cui tanti politici e funzionari di primissimo livello hanno cercato di spiegare che "prima delle elezioni, regionali e nazionali che fossero, sarebbe stato difficile raggiungere un compromesso con le autorità indiane" (forse tutte queste persone non erano state informare, a febbraio 2012, che la macchina elettorale indiana avrebbe finalmente prodotto una nuova maggioranza solo a maggio 2014, quindi più di due anni dopo, e che le probabilità di vittoria per il leader iper-nazionalista Narendra Modi erano già parecchie?). Ma facciamo finta anche di non aver avuto gli assist dei congedi premio che New Delhi ha concesso ai due Fanti. Vediamo quale è la situazione oggi: il governo Renzi ha annunciato di voler procedere lungo la strada dell'arbitrato internazionale. Benissimo. Cosa vuol dire? Che verranno coinvolte Nazioni Unite, Unione Europea e Nato nella vicenda, nella speranza che i membri di queste Organizzazioni Internazionali si convincano di quanto possa essere pericoloso lasciare campo libero all'India, perché qualora capitasse loro un problema simile potrebbe essere utile contare su un precedente "positivo"? Ma quale altra nazione rischia davvero di ripetere uno dopo l'altro tutti gli errori commessi dall'Italia ritrovandosi, ripetiamolo, a due anni e due mesi e mezzo dall'arresto a dover ricorrere a un arbitrato o, in caso di fallimento, ad altri strumenti per risolvere le controversie internazionali ammettendo, più o meno direttamente, che i poveri marò rischiano di rimanere nel Subcontinente per un periodo equivalente se non addirittura più lungo rispetto a quello che vi hanno già trascorso?
2 (Ho sempre sostenuto che, l'allora presidente della Suprema Corte Althamas Kabir, aveva agevolato una possibile soluzione del caso facendo rientrare in patria i nostri Militari sperando che fossero trattenuti dalla Magistratura Italiana, anche se avessero comportato naturali ripercussioni diplomatiche, lo dimostra il fatto che in nessun caso è previsto concedere permessi o licenze a persone indagate per omicidio e, nel nostro caso, inizialmente, in  base alla SUA Act, di terrorismo). 
Attenzione, la scelta dell'arbitrato è certamente saggia, tant'è che il Ministero degli Esteri l'aveva già proposta, sostenuta e preparata moltissimi mesi fa, quando, effettivamente, l'internazionalizzazione della vicenda poteva avere un senso e sembrava avere le potenzialità per arrivare in maniera più rapida a un compromesso condiviso sulla vicenda. Ovvero prima della conclusione delle elezioni generali previste per aprile 2014. Purtroppo, però, a un certo punto le carte dell'arbitrato sono finite in fondo ad un cassetto perché una serie di politici, di rango o tecnici non importa, convinti di avere le capacità di gestire un negoziato così complicato hanno deciso di offrirsi come paladini della libertà e della diplomazia facendo però precipitare la situazione in un baratro da cui difficilmente riuscirà a uscire, e paradossalmente l'annuncio del'arbitrato lo conferma.
Cosa può essere successo? La vecchia guardia politica (Staffan De Mistura incluso), quella che ha gestito fin dal primo momento la vicande marò, è stata definitivamente esautorata da ogni incarico. La nuova, invece, vuole riparire da zero. Tuttavia, con due anni e due mesi di reclusione già scontati e senza prove ripartire da zero è impossibile. Non solo, se la comunità internazional avesse davvero voluto fare qualcosa lo avrebbe già fatto. Infine, alle elezioni indiane ci siamo finalmente arrivati,possibile che ora la strada del compromesso bilaterale non sia più percorribile?
3 (Mi sento di affermare che la carta dell'arbitrato sia più una forma di pressione per stimolare la prossima decisione della Suprema Corte verso una soluzione salomoinica, dichiarandosi incompetente o riconoscendo l'immunità funzionale)
La speranza che l'opzione dell'arbitrato internazionale sia stata annunciata per ridurre il livello di polemiche e tensioni legato a questa vicenda e permettere quindi alle autorità politiche e diplomatiche che da qualche settimana sono state chiamate a gestire questo caso così spinoso di farlo con maggiore serenità rispetto al passato esiste. Ma se davvero il governo ritiene che l'arbitrato sia ormai il solo strumento nelle sue mani per "salvare" i marò, sarebbe forse ora che chi ha messo i due Fanti e il resto dell'Italia con loro in questo pasticcio ammettese quanto meno i suoi errori.Perché peggio di così questa triste e umiliante vicenda non poteva essere gestita. 
4) E qui è il nodo cruciale della vicenda, coloro che percepiscono compensi esorbitanti per avere incarichi di responsabilità, a partire dal Presidente della Repubblica non ché capo delle FF.AA. e a scendere sino ai "cosiddetti Tecnici burocrati o esperti", in qualsiasi caso sono abilissimi ad eluderle col politichese e scaricandole sempre su altri.  Oltre 16.000 persone hanno sporto denuncia contro il capo dello stato e i ministri, a partire dal governo Monti, per istigazione al suicidio  ma, sembra, che la magistratura non sia più a conoscenza dei dettami del Diritto o della Costituzione e che svolga il proprio ruolo sentendosi al di sopra di tutti anche del Popolo Sovrano del quale usa a sproposito il termine :- "IN NOME DEL POPOLO ITALIANO".
Antonio Adamo

lunedì 14 aprile 2014

PRIMEGGIARE

SIAMO CONCORRENTI ALLA POLITICA


Paragonarci ai politici penso che sia offensivo ma è un dato di fatto.
Ad un osservatore attento non può sfuggire lo strano comportamento di molti.
Non essendoci notizie dall'India, causa il periodo elettorale e i continui rinvii della giustizia Indiana,
e il disinteresse dei Media, sono tantissimi che hanno messo in secondo piano la causa dei nostri Fucilieri del S.Marco vuoi per mancanza di argomenti o per insofferenza verso i tanti "post ripetitivi"
che circolano sul web.
Ma quello che da da pensare è vedere "pagine" con migliaia di iscritti mentre chi argomenta e scrive sono sempre la solita decina di persone; quando poi succede che vi siano divergenze di opinioni ecco che chi abbandona la pagina o il gruppo ne forma subito un'altra creando, così, quella disgregazione tanto cara ai nostri politicanti.
Intendiamoci; l'iniziativa e le intenzioni sono meritevoli ma il risultato è di indebolire la compattezza e  l'unità iniziale a scapito della causa comune.
Ora è notorio che nella politica siamo pieni di banderuole, ma li vi sono interessi personali prevalenti su tutte le cause, non importa se hanno fatto giuramenti o firmato impegni quello che conta è salvare il posticino che sono riusciti ad acquisire grazie alla nostra ingenuità e alle pessime leggi elettorali che abbiamo; ma noi non siamo politici anzi la maggioranza di noi (leggendo la maggioranza dei post) aborrisce  i politici, li odia, li vorrebbe mandare tutti a casa, li detesta e non se ne salva uno e allora mi chiedo: Perché dobbiamo fare come loro ?
I vari Miavaldi, Accame, Abbo etc. non possono che gioire e trarne vantaggio e imporre la loro linea,  da questa frammentazione, infatti, trovano  sempre più spazio le loro fantasiose teorie che  insinuano il tarlo del dubbio o dell'insofferenza per non parlare della nullità della considerazione che otteniamo a livello istituzionale.
Vero è che in Italia il "popolo sovrano" ha perso il controllo dei politici, che ora fanno come vogliono, ma, ripeto, noi non siamo politici e la nostra battaglia finale,oltre che per il rientro dei nostri Militari, e quella di perseguire tutti coloro che con le loro falsità, omissioni, abusi di potere, incapacità, favoritismi e quant'altro hanno permesso il crearsi di questa situazione che non ha precedenti in tutta la storia della giurisprudenza internazionale.
Per questo mi sento in dovere di chiedere a tutti: mettete da parte personalismi, create un fronte comune e ricordate il vecchio detto:- L'UNIONE FA LA FORZA.

mercoledì 19 marzo 2014

RICORDANDO I FATTI


CAOS  GIURIDICO  ISTITUZIONALE




Supreme Court of India, sentenza del 18 gennaio 2013 (la “sentenza della Corte Suprema”), nei casi
riuniti Writ Petition (C) n. 135/2012 (Repubblica italiana e altri v Unione Indiana e altri) e Special Leave
Petition (C) n. 20370/2012 (Massimilano Latorre e altri v Unione Indiana e altri), paragrafo 29.

Antefatto.

I fatti  ebbero luogo il 15 febbraio 2012, nelle acque del
mare arabico, a largo della costa dello stato indiano di Kerala. A bordo della petroliera
italiana Enrica Lexie si trovavano Marco Massimiliano Latorre e Salvatore Girone,
fucilieri di marina del 2º Reggimento San Marco. Il loro compito, e degli altri quattro
membri del nucleo imbarcato, era quello di proteggere la dall’attacco di pirati,
un’eventualità non improbabile, vista la recrudescenza della pirateria che si è registrata
negli ultimi 15 anni, in particolare nel tratto di mare compreso tra il Corno d’Africa e la
Malesia1.
La missione dei fucilieri era disciplinata dall’art. 5 della legge 2 agosto 2011 n.
1302. L’intervento del legislatore italiano, iscritto nell’àmbito di un tentativo globale di
contrastare la pirateria intrapreso anche a livello internazionale3 e dall’Unione
Europea, permette la stipula di convenzioni tra operatori privati e la Marina italiana,
al fine di garantire la presenza di personale militare armato (i cc.dd. nuclei militari di
protezione, “NMP”) a bordo delle imbarcazioni.
Questa soluzione, caldeggiata da Confitarma, la confederazione italiana degli
armatori, consente di garantire una protezione sufficiente senza dover ricorrere alla
pratica di affiancare navi della Marina a scorta delle imbarcazioni private. Le regole di
ingaggio sono contenute in una convenzione stipulata tra il Ministero della Difesa e il
singolo armatore, basata su un documento-modello allegato al protocollo concluso tra
lo stesso Ministero e Confitarma. In estrema sintesi, si prevede una divisione netta dei
poteri tra il comandate della nave e il capo del nucleo militare: al primo spettano tutte
le decisioni relative al governo dell’imbarcazione, al secondo tutte le azioni volte a
fronteggiare possibili attacchi portati alla nave. L’imbarco dei NMP è permesso solo in
determinati spazi marittimi in cui il rischio è più elevato, identificati con decreto
ministeriale.
È controversa la ricostruzione dei fatti incriminati, culminati nella sparatoria
che ha causato la morte dei pescatori indiani. In particolare esistono due versioni
discordanti circa le fasi immediatamente precedenti la sparatoria – di cruciale
importanza per l’applicazione delle scriminanti eventualmente applicabili, anche in via
putativa – e le fasi a essa immediatamente successive, relative al rientro della
petroliera. Secondo la ricostruzione dei fucilieri, il 15 febbraio, la nave (presunta pirata)
si avvicinò all’Enrica Lexie oltre i limiti di sicurezza, suscitando nel NMP la convinzione
che si apprestasse a attaccare la petroliera. Dopo l’esperimento di azioni dissuasive
(sparo di colpi di avvertimento in acqua, utilizzo di segnali luminosi) la barca dei
sospetti pirati si allontanò, quando ormai solo 50 metri separavano le due
imbarcazioni. Secondo la versione fornita dai marinai indiani, invece, dalla Petroliera, senza
preavviso, è partita una raffica continua di spari. È appurato che, quando le navi si
trovavano a una distanza di circa 500 metri i fucilieri italiani aprirono il fuoco contro un'imbarcazione
che non sembrava un peschereccio e che non batteva bandiera indiana. La sparatoria avvenne a
circa 22,5 miglia marittime di distanza dalla costa indiana. Dopo qualche ora di
navigazione in direzione di Gibuti, quando la petroliera si trovava già a 39 miglia dal
luogo dell’incidente, il comandante della Enrica Lexie ricevette dalla Guardia costiera
indiana la richiesta di invertire la rotta e tornare al porto di Kochi. La richiesta aveva
fatto seguito alla denuncia sporta presso le autorità locali dall’armatore della Saint
Anthony, tramite cellulare, che dichiarava di aver subito colpi d'arma da fuoco che avevano
causato la morte di due componenti l'equipaggio, era nel frattempo tornata a terra con i
pescatori superstiti.
Divergono le versioni italiana e indiana circa il contenuto della comunicazione e
la dinamica del ritorno. Secondo la ricostruzione italiana, la richiesta indiana era
deliberatamente atta a trarre in inganno il comandante della petroliera. Le autorità
indiane, infatti, avrebbero nascosto le loro reali intenzioni per non allarmarlo e
convincerlo a invertire la rotta, adducendo la necessità di consultare l’equipaggio della
Enrica Lexie per consentire l’identificazione di alcuni pirati che erano stati arrestati su
due battelli. Secondo la versione indiana, invece, la nave fu intercettata da
imbarcazioni dell’autorità indiana e quindi riaccompagnata a terra. È comunque certo
che il comandante della Enrica Lexie acconsentì all’ordine (immediatamente o meno,
tratto in inganno o spinto dalla pressione delle autorità indiane): la petroliera tornò a
Kochi e i due fucilieri furono arrestati dalle autorità dello Stato di Kerala.
I fatti successivi sono scanditi dalle vicende processuali. A tre giorni dal loro
arresto, i due fucilieri hanno presentato istanza davanti alla High Court of Kerala
contestando le accuse di omicidio mosse nei loro confronti ai sensi dell’art. 302 del
codice penale indiano. Il 18 maggio, dopo vari mesi passati in un centro di detenzione,
la polizia locale ha formalizzato i capi d’accusa contestati ai fucilieri e, segnatamente:
omicidio di primo grado (art. 302 del codice penale indiano), tentato omicidio (art.
307), danneggiamento (art. 427); reati secondo l’accusa tutti commessi in modalità
concorsuale, a norma dell’art. 34 del codice penale indiano. Oltre a tali disposizioni
interne, la polizia ha richiamato anche l’articolo 3 del Suppression of Unlawful Act of
International Maritime Navigation, (questo spiega il perché il governo affido le indagini 
alla NIA successivamente)qualificando le azioni di Latorre e Girone come atti di
terrorismo internazionale. Dopo 105 giorni di custodia in carcere, il Governo italiano
ha ottenuto il rilascio dei due fucilieri su cauzione a condizione che questi restassero
entro 10 Km dal commissariato di polizia di Kohci, dove dovevano presentarsi per
adempiere agli obblighi di firma ogni mattina fra le 10 e le 11. Il 4 Settembre la Corte
Suprema si è riservata la decisione in ordine alla richiesta di annullamento del processo
in corso in Kerala a seguito dell’invocazione del principio dell’immunità funzionale
per Latorre e Girone.
Il 18 gennaio 2013,  dopo il rientro dei marò in India alla scadenza di un
permesso speciale concesso per le festività natalizie, la Corte Suprema di Delhi
(Althamas Kabir Presidente) a rigettato le obiezioni italiane circa il difetto della giurisdizione
 indiana, riconoscendo peròl’assenza della giurisdizione dello Stato del Kerala. Con la
 medesima sentenzainterlocutoria del 18 gennaio i giudici del collegio hanno anche
 ordinato la costituzionedi un Tribunale Speciale al quale verrà trasferito il caso e trasferiva
le indagini alla NIA, su richiesta del Ministero dell'Interno.
Le questioni dirimenti nella controversia originariamente sottoposta alla Corte
Suprema indiana restano attuali anche oggi. In primo luogo, si deve accertare
l’esistenza della giurisdizione delle corti penali dell’India sui fatti del febbraio 2012,
nonché la sua prevalenza su un’eventuale giurisdizione concorrente delle corti italiane.
In subordine (solo cioè se la giurisdizione indiana esiste) si deve valutare l’invocazione
dell’immunità funzionale da parte dei fucilieri di marina. In virtù di tale privilegio, i
fucilieri sarebbero esenti dalla responsabilità per le condotte compiute nell’ambito del
servizio. Nei confronti delle autorità indiane, infatti, dovrebbe rispondere
esclusivamente la Repubblica Italiana.
Questo ordine, intuitivo ma non sempre rispettato nelle analisi della vicenda, è
dettato da un’ovvia metodologia giuridica. Nelle parole del giudice della Corte
Internazionale di Giustizia Guillaume: “ court’s jurisdiction is a question which it
must decide before considering the immunity of those before it. In other words, there
can only be immunity from jurisdiction where there is jurisdiction”.
Quattro sono le cause che hanno concorso a rendere questo caso assurdo e intricato.
1) L'ingenuità e la faciloneria con cui la diplomazia Italiana fece rientrare a Kochi la 
    nave e il far   sbarcare i  nostri Fucilieri   (responsabilità da accertare)                                         2) Il periodo elettorale che ha spinto le autorità del Kerala a monopolizzare i fatti per mettere in         difficoltà il partito di Governo                                                        

3) Le indagini approssimative con perizie unilaterali, falsificazioni di risultanze, omissioni di prove       testimoniali, cremazione frettolose dei corpi e mancata custodia dei corpi di reato.
4) Nel non ricusare la legittimità del Tribunale Indiano e richiedere immediatamente l'arbitrato           internazionale.   
Ora  le cose si sono notevolmente complicate, per l'India,  la Suprema Corte aveva predisposto l'istituzione del Tribunale Speciale ma con la rinuncia alla SUA Act.  tale decisione è da rivedere.
La NIA non è abilitata, per legge,  a svolgere indagini per i reati da codice penale; incorrerebbe nella violazione della sua stessa legge.
La Procura Generale non ha in mano elementi sufficienti per sostenere un'accusa credibile.
Vi è il rischio di anticostituzionalità di tutto il procedimento d'indagine.
La Suprema Corte dovrà rivedere la sua stessa sentenza del   18 gennaio 2013 n. 135/2012 (Repubblica italiana e altri v Unione Indiana e altri) e Special Leave Petition (C) n. 20370/2012 (Massimilano Latorre e altri v Unione Indiana e altri), paragrafo 29,
oppure  giungere ad altre conclusioni   con una nuova sentenza di proscioglimento degli imputati per manifesta incapacità dell'accusa di addurre elementi  concreti e accogliere di fatto le istanze del collegio difensivo Italiano.                                       
Comunque andrà, questa vicenda, segnerà profondamente la giustizia Indiana agli occhi del Mondo per incapacità e ineficenza.





lunedì 10 marzo 2014

L'Egemonia

Da Gramsci passando per il Sessantotto



Ma cos'è poi questa famigerata egemonia culturale? Quando è nata, come è cresciuta, come si manifesta oggi? Dopo la denuncia del filosofo cattolico Giovanni Reale sulla dittatura culturale marxista in Italia poi mutata in laicismo illuministico.

In che consiste questa becera egemonia? Per cominciare, il modello ideologico dell'egemonia culturale viene tracciato da Gramsci con la sua idea del Partito come Intellettuale Collettivo che conquista la società tramite la conquista della cultura. Il modello pratico si nutre invece di due esperienze: quella sovietica, da Lenin a Trotzskj, da Zdanov a Lukács, vale a dire il ministro della cultura di Stalin e il filosofo ministro nell'Ungheria comunista. E quella fascista, con l'organizzazione della cultura e degli intellettuali di Gentile e di Bottai, che è l'unico precedente italiano, anzi occidentale di egemonia culturale (ma fu ricca di eresie, varietà e dissonanze).
La storia dell'egemonia culturale marxista e laicista in Italia va divisa in due fasi. La prima risale a Togliatti che nell'immediato dopoguerra nel nome del gramscismo va alla conquista della cultura, avvalendosi degli intellettuali organici militanti e di case editrici vicine: da Alicata a Einaudi, per intenderci, per non parlare della stampa. È un'egemonia non ancora pervasiva, punta alla cultura medio-alta e regge sulla riconversione di molti «redenti» dal fascismo. Contro questa egemonia si abbatterà la definizione, altrettanto nefasta, di «culturame» da parte del ministro democristiano Scelba. La seconda egemonia nasce sull'onda del Sessantotto e il Pci diventa poi il principale referente ma anche in parte il bersaglio dell'estremismo rosso. Il distacco dall'Unione Sovietica viene motivato, pure all'interno del Pci, col tentativo d'intercettare quell'area radicale, giovanile e marxista che non contestava l'Urss nel nome della libertà, ma nel nome della Cina di Mao, di Che Guevara, di Ho Chi Minh, e altri miti esotici e rivoluzionari. Perfino Berlinguer, quando accenna a dissentire dal Patto di Varsavia, parte da lì. Dopo il '68 vanno in cattedra nugoli di giovani fino a ieri contestatori, poi assistenti e presto neobaroni. La saldatura tra le due sinistre avviene con la nascita, da una costola de l'Espresso, de La Repubblica che raccoglie le sinistre sparse e concorre alla «secolarizzazione» del Pci nel progetto di un partito radicale di massa. Con La Repubblica e i suoi affluenti ha un ruolo decisivo nella nuova egemonia la sinistra televisiva, cresciuta in Raitre. Sul piano culturale Gramsci viene fuso con Gobetti e Bobbio diventa il nuovo papa laico dell'egemonia. Negli anni di piombo convivono l'egemonia gramsciana con l'egemonia radical che ne prende il posto, a cui contribuiscono i reduci del '68, dal manifesto a Lotta Continua. Se prima era il Partito a guidare le danze, ora è l'Intellettuale Collettivo a dare la linea alla sinistra e a guidarla sul piano dell'egemonia culturale. L'egemonia, sia gramsciana che radical, ha due caratteristiche da sottolineare. Non tocca, se non di riflesso, gli apici della cultura italiana, ma si salda nei ceti medi della cultura, nel personale docente, fino a conquistare buona parte dell'Università e della scuola, dei premi letterari, della stampa e dell'editoria, oltre che del cinema e del teatro, dell'arte e della musica. Nulla di paragonabile, per intenderci, con l'egemonia nel segno di Gentile e d'Annunzio, Pirandello e Marinetti, Marconi e Piacentini, per restare agli italiani. In secondo luogo tocca di striscio la cultura di massa, che è più plasmata dai nuovi mezzi di ricreazione popolare, a partire dalla Rai democristiana, Bernabei e l'intrattenimento nazionalpopolare, lo sport e la musica leggera, e poi la tv commerciale e berlusconiana. Dunque un'egemonia dell'organizzazione culturale, dei poteri culturali, dei quadri intermedi, senza vertici d'eccellenza e senza adesione popolare. Ma i riflessi della sua influenza s'infiltrano a macchia d'olio su temi civili e di costume fino a creare un nuovo canone di remore e tabù. L'egemonia culturale fagocita la cultura affine, asserve quella opportunista e terzista, demonizza o delegittima le culture avverse, di tipo cattolico, conservatore, tradizionale o nazionale. Innalza cordoni sanitari per isolare i non allineati, squalifica le culture di destra, bollate ieri come aristocratiche e antidemocratiche, oggi come populiste e razziste-sessiste; da alcuni anni preferisce fingere che non esistano, decretando la morte civile dei suoi autori. Qui converrà distinguere nel trattamento tra gli imperdonabili e i tollerati. Sono imperdonabili coloro che sono considerati legati a principi tradizionali e a una visione spirituale della vita, chi nutre un giudizio diverso sul fascismo, sul comunismo o sul berlusconismo, sulla religione e sulla famiglia, o chi non condivide il nuovo catechismo fondato sull'omolatria e sul permissivismo intollerante con chi non si allinea. Sono invece tollerati i neognostici che coltivano spiritualismi esoterici, fuori dal mondo e dal tempo, tipo Adelphi; si può arrivare a Guénon ma non a Evola, a Quinzio ma non a Sciacca, a Zolla ma non a Del Noce. Poi i dandy, che lasciano figurare i loro estremismi come stravaganze individuali o pose letterarie o puro vintage, che non contestano i valori dominanti e gli stili di vita; o infine, i fautori della destra impossibile che detestano ogni destra vivente e reale nel nome di quella che non c'è (genere montanelliani dell'ultim'ora). Sopravvive all'egemonia chi intrattiene buone relazioni coi suoi funzionari o si affilia ai clan ammessi o sottomessi. Particolare è il trattamento per i fuorusciti dalla Casa Madre dell'egemonia, gli ex-compagni migrati sulle sponde avverse: sono prima trattati con particolare disprezzo come traditori, cinici e venduti, ma alla fine sono accettati come interlocutori per via del pédigrée, di antichi rapporti e comuni circuiti di provenienza o pulsioni sinistre talvolta riaffioranti in loro. L'egemonia culturale fa male alla cultura, è inutile dirlo, ne danneggia non solo la libertà ma anche la qualità, la dignità e la varietà. Ma alla cultura nuoce pure la noncuranza, il disprezzo, la sottovalutazione, assai diffusi nell'alveo sociale e politico cattolico, moderato, liberale o di destra. Alla fine chi non è allineato all'egemonia si trova tra due fuochi, anzi tra il fuoco degli intolleranti e il gelo degli indifferenti. E si destreggia per non finire bruciato o ibernato.

ROMPIAMO IL SILENZIO SUI MARO'!

I  PONZIO  PILATO  MODERNI


Cari Amici,
Riprendendo una lettera di Elisabetta Salvatori e le sue considerazioni dopo le dichiarazioni apparse  sul profilo Facebook del Ministro degli Esteri Bonino e quelle rese in precedenza dal Vice-Ministro Pistelli (rispettivamente sull'"innocenza non ancora dimostrata" e sulle scelte "condivise" da Italia ed India negli ultimi mesi), in relazione al caso dei Fucilieri di Marina, Latorre e Girone, sento il dovere di manifestare, da cittadina Italiana, la mia incredulita' e profonda indignazione.
Lettera che non ha avuto alcun riscontro e quindi opportuno riproporla con piccole modifiche e/o aggiunte.

1. Le parole hanno un peso enorme, soprattutto in materia giuridica, con cosi' complessi risvolti costituzionali ed internazionali.
I processi non servono a dimostrare l'innocenza perché quella è SEMPRE presunta. (COSTITUZIONE: parte I, Diritti e doveri dei cittadini; art 27) servono semmai a PROVARE la EVENTUALE colpevolezza ( in sede dibattimentale, che a distanza di oltre 13 mesi dalla sentenza della Corte Suprema Indiana del 18 gennaio, ancora non si è aperta....in barba allo slogan " processo giusto e rapido").
2. Cosa più importante, e' che il processo in questione puo' essere celebrato solo in Italia che è STATO SOVRANO e unico a poter giudicare i propri militari. Le misure attuate dallo Stato indiano sono state sempre UNILATERALI e IMPOSTE e MAI CONCORDATE. ( La citata sentenza della Corte Suprema ha infatti sconfessato la giurisdizione del Kerala, demandando la trattazione del caso ad un Tribunale speciale, di fatto rigettando il ricorso dello Stato Italiano in argomento).
Abbiamo forse, senza spiegarlo ai cittadini Italiani ed alla comunita' internazionale, accettato la giurisdizione Indiana, da noi sempre contestata con solide argomentazioni giuridiche, sin dal febbraio 2012?
3. Ulteriore prova indiscutibile di questo atteggiamento arrogante ed unilaterale e' stata anche la decisione presa dalla stessa Suprema Corte di Delhi, nel mese di marzo, di applicare lo STATO DI FERMO all'Ambasciatore d'Italia ( con tanto di avviso a tutti gli aeroporti indiani di bloccarlo qualora si fosse presentato alle partenze. Domanda: se il Governo lo avesse richiamato? Se la sua presenza fosse stata richiesta a Roma per semplici e direi opportune consultazioni? Se si fosse dovuto presentare in Nepal essendo accreditato anche in questo Paese?).
4. In questo modo la più "grande democrazia del mondo" e' venuta meno (dopo avere consentito al Kerala, di cui pure e' stata ex-post sconfessata la giurisdizione, di violare quella delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonche' le norme consuetudinarie che regolano l'immunita' funzionale per I rappresentanti degli Stati nell'esercizio delle loro funzioni) anche al rispetto della CONVENZIONE DI VIENNA sulle relazioni diplomatiche, caposaldo che codifica un principio universale mai violato, nemmeno dalle piu' nefande dittature, se non nel tristemente noto caso dei diplomatici americani presi in ostaggio a Teheran dopo la Rivoluzione di Khomeini (anche questa decisione e' stata concordata?).
5. Noi italiani abbiamo dovuto accettare passivamente (in quanto ricattati da una situazione di fatto che vedeva i nostri uomini illegittimamente trattenuti in un Paese straniero) che i nostri Militari venissero processati in un ordinamento che prevede, per i capi d'imputazione ad essi contestati, anche la pena di morte.
Ci siamo in seguito accontentati, al momento di rimandarli indietro lo scorso 21 marzo, di vederci sventolare un inutile e direi offensivo (per l'intelligenza e cultura giuridica di chi vi ha dato credito) pezzo di carta dove il Governo indiano si impegnava (non avendone il potere, essendo solo il potere giudiziario legittimato a decidere in merito) a non applicare questa pena ai nostri militari.
Alla luce di questi precedenti, svoltisi sotto la gestione del Governo Monti, sono oggi profondamente delusa per il comportamento della Ministro Bonino, che ho sempre ammirato per le sue battaglie in prima linea contro i carnefici di Caino, e che appare pero' oggi svogliata, disinformata e disinteressata alle sorti di Abele. Siccome ho certezza delle sue comprovate competenze, debbo pensare al fatto che lei dimostri pregiudizio nei confronti dei militari.Legittimo e', a questo punto, il sospetto che, se al posto dei due Fucilieri, ci fossero state altre due persone si sarebbe comportata in modo molto diverso (evitando quanto meno certe dichiarazioni cosi' inopportune).
In caso contrario, sarebbero doverose sue precisazioni, essendo comunque ancora demandata a lei la gestione dei nostri rapporti con l'India, cui abbiamo dato con le sue improvvide dichiarazioni un ulteriore argomento per ritenerci passivi e consenzienti, a fronte della loro imperturbabile e stentorea inflessibilita'.
O vogliamo ancora parlare di scelte condivise? Dal dramma, stiamo scadendo nella farsa.... 
Cara Ministro, a tutti piacerebbe vivere in un mondo demilitarizzato, pacifico e giusto per tutti. Anche chi ha parlato di " grilletto facile", equiparando i militari italiani alle cosche mafiose, ha dimenticato che e' lo stesso Stato ad "armare" i nostri ragazzi, a istruirli per difendere gli interessi nazionali e internazionali e a chiedergli fedeltà alla Nazione fino al sacrificio estremo, non molto diversamente da quei funzionari diplomatici che ci rappresentano in zone calde del mondo, disponendo, nell'esercizio delle loro funzioni, dell'unico"scudo" della Convenzione di Vienna.
Anche voi Ministri giurate questa fedeltà, ma abbandonando i figli PROPRI nelle braccia ALTRUI (ovvero, in termini giuridici, accettandone il giudizio in un'altro Paese) avete rotto questo giuramento. Nessuno può scaricare la responsabilità delle proprie azioni o omissioni. Questa e' una verità alla quale può accedere qualsiasi cittadino senza bisogno di far parte di nessuno dei nostri ministeri.
Se poi il cittadino viene tenuto all'oscuro di eventuali informazioni " importanti" allora si pretende TRASPARENZA, CORAGGIO e ONESTA'.
E' infatti vero che Lei, Ministro Bonino, ha ereditato una situazione drammatica e in parte gia' compromessa, ma almeno la si smetta di farci credere che con l'India stiamo condividendo alcunche' ed è per noi una vera fortuna che il nuovo governo non le habbia rinnovato il mandato. Si dica con chiarezza e dignita' che, anche a causa dell'imperdonabile tradimento dei nostri valori costituzionali perpetrato da chi li ha rimandati indietro a marzo, senza neanche il coraggio di protestare per la reclusione del nostro Ambasciatore, stiamo subendo, da una posizione di oggettiva debolezza, un'azione unilaterale, che rasenta in molti casi l'ostilita', per meri motivi di politica interna Indiana noti a tutti quanti abbiano seguito questa vicenda. 
Anche volendo insinuare la "colpevolezza" dei due militari rimane comunque chiaro a tutti che: 
1) la loro IMMUNITÀ FUNZIONALE e' stata volutamente ignorata;
2) il principio dell'internazionalità delle acque INTERNAZIONALI dove E'  avvenuto il fatto contestato a Latorre e Girone, completamente disatteso;
3) la CONVENZIONE DI VIENNA nei punti chiari e non opinabili che riguardano l'immunità diplomatica dei nostri ambasciatori ( che se firmano gli affidavit, non lo fanno MOTU PROPRIO ma sempre in esecuzione di decisioni governative) e' stata impunemente calpestata.
Non mi sembrano osservazioni di poco conto, perche' ad essere in discussione sono, insieme alle sorti dei due militari, anche la dignita' sovrana della Repubblica Italiana ed il rispetto del diritto internazionale.
Credo che avremmo diritto una volta e per tutte a quei chiarimenti che chiese anche il Presidente Napolitano all'allora Presidente del Consiglio Monti,all'indomani della riconsegna dei militari ITALIANI alla giurisdizione di un Paese STRANIERO (che vuole entrare nel Consiglio di Sicurezza ONU e nel "club" nucleare con queste credenziali!). 
Gradirei anche avere spiegazioni riguardo il silenzio e l'inattivita' della magistratura italiana, visto che anche in Italia la magistratura e' organo indipendente e legittimato ad intervenire ( vieppiù che quando il fatto e' accaduto si è' aperto un procedimento a carico dei due fucilieri della Marina). Gradirei avere spiegazioni anche dallo stesso Presidente della Repubblica, in qualità di capo Supremo delle Forze Armate. 
Inoltre, poiché risulta che il rientro dei Fucilieri in India a marzo e' stato preceduto da un parere di costituzionalita' dell'allora Ministro della Giustizia Severino (pronta ad accettare che due cittadini/militari italiani fossero riconsegnati ad un Tribunale speciale straniero, in un ambito di applicabilita' della pena capitale), mi domando se Latorre e Girone abbiano ricevuto un ordine scritto (ma chi mai se ne sarebbe preso la responsabilita'?), ovvero se non si sia in malafede fatto appello unicamente al loro esemplare senso del dovere e dello Stato.
In omaggio alla millenaria saggezza Indiana, vorrei anche ricordare alla Ministro Bonino una massima del Mahatma Gandhi, quando ebbe a dire che "PRIMO PRINCIPIO DELL'AZIONE NON-VIOLENTA E' LA NON COOPERAZIONE VERSO TUTTO CIO' CHE CI UMILIA". Temo proprio che da Paese sovrano e democratico abbiamo perso un'occasione per dimostrare la nostra non-violenza, accettando negli ultimi mesi un'umiliazione destinata a protrarsi fin quando l'ordinamento indiano non decidera' autonomamente, e con proprio comodo, la sorte dei nostri concittadini e militari. 
La si smetta almeno di offendere ancor piu' la nostra intelligenza, rivendicando "binari condivisi" che sono solo nella fantasia di persone oggettivamente disinformate sui fatti. 
Per ultimo, saluto affettuosamente e rispettosamente Massimiliano e Salvatore, con le loro famiglie e tutti I nostri Militari impegnati, all'estero e in Italia, nel nome dei principi delle Nazioni Unite e della nostra Costituzione.
Da cittadina Italiana vi devo gratitudine, perche' tutelate anche la mia sicurezza, e mi inchino rispetto alla vostra dignita'.
Mi dispiace molto che i vostri diritti di difesa in patria siano stati calpestati. Che il senso del dovere che sentite nei confronti delle istituzioni vi abbia indotto con dignità ad accettare tutte le tappe di questo doloroso percorso, essendo ripagati con "presunzioni di colpevolezza" proprio da chi ci rappresenta nel mondo. 
Ringrazio per l'attenzione e voglio ancora confidare in eventuali spiegazioni, non certo a mio beneficio, ma nel semplice nome della dignita' nazionale e del Diritto. 
In certe situazioni il silenzio vale assenso: non aver portato alla luce le nostre legittime ragioni nelle sedi internazionali delle mancate osservanze da parte dell'India delle più elementari norme del diritto internazionale, ha reso tutti noi complici silenziosi di queste pericolosissime manifestazioni.
Grazie a chi vorra' condividere questi miei pensieri
Elisabetta Salvatori

lunedì 20 gennaio 2014

CONTROVERSIA

ANALISI GIURIDICA


Cerchiamo di venire a capo della questio, inerente i due fanti di marina, che tanto alterco giuridico sta creando tra India e Italia.
Il nostro Paese ha richiamato a Roma -tramite il nostro sottosegretario agli Esteri Staffan De Mistura-, l'ambasciatore italiano in India per pareri professionali, cosa questa che ha un aspetto greve nel mondo della diplomazia.
Tal fatto è dovuto alla presa di posizione dell’organo giudicante del tribunale di Kollam inerentemente ai capi di accusa contro i due militari attualmente in stato di arresto: lo sono dal passato febbraio.
I capi di accusa sono gravissimi: dall'omicidio, al tentato omicidio, fino all'associazione per delinquere.
Il problema, dobbiamo immediatamente sottolinearlo, è in origine e, quindi, antecedente alle accuse spiccate verso i due uomini.
La nave sulla quale lavoravano i due marò, in quello specifico momento, era chiaramente in acque internazionali e pertanto dal momento che la bandiera sventolante sull’ imbarcazione era quella italiana la funzione giudiziale dell’accaduto  doveva scilicet, naturalmente, competere a un tribunale o, meglio, a un giudice italiano.
La smobilitazione del nostro ambasciatore, azione questa durissima, dischiude una crisi netta tra due Nazioni che hanno, tuttavia, svariati affari economico-strategici comuni da mantenere.
E' presumibile  che l’India voglia, quasi certamente, alzare il prezzo, in maniera piuttosto subdola, prima di concedere la libertà ai due militari.
E’, comunque, da aggiungere che la giurisprudenza indiana ha volutamente essere indipendente senza implicare quella italiana e, ciò, fin dall’inizio.
Esempio su tutti il fatto che la perizia balistica sia stata eseguita, senza esperti e tecnici in materia, del nostro Stato.
L’esatta determinazione di posizione della nave in acque territoriali  o, acque in alto mare, non è stata minimamente considerata dal diritto indiano.
Se, come affermano i soldati incriminati, la nave si trovava ed era segnalata dai radar in acque internazionali la giurisdizione spettava al codice italiano.
La giustizia indiana, altresì, puntella la propria decisione affermando che l’imbarcazione abbia violato, in aggiunta, la Convenzione internazionale del 1988 che stabilisce, in caso di atti illeciti, che la giurisdizione di uno Stato arrivi fino a 200 miglia dalla costa.

Secondo la prassi giuridica internazionale, l'ampiezza di tale porzione di mare era stabilita in 3 miglia marine dalla costa (corrispettiva alla gittata media dei cannoni), ma alcune Nazioni avocavano ampiezze maggiori, fino a 200 miglia marine dalla costa. La Convenzione di Montego Bay, dopo quanto sopra, ha stabilito che ogni Stato è nella piena libertà di decidere l'ampiezza delle proprie acque territoriali, fino ad una estensione massima di 12 miglia marine, misurate a partire dalla linea di base (linea di bassa marea lungo la costa) (articolo 3 Convenzione di Montego Bay) e come fissato dalle carte nautiche riconosciute dallo Stato costiero (articolo 5 Convenzione di Montego Bay).
Sul mare territoriale (inclusi suolo e sottosuolo marino) lo Stato costiero, ed è qui che avvalorano le loro prese di posizioni gli indiani, esercita la propria sovranità in modo pressoché esclusivo, con due importanti limiti:
« lo Stato costiero non può impedire il passaggio inoffensivo di navi mercantili o da guerra straniere, purché tale passaggio non arrechi pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero" (articolo 19 Convenzione di Montego Bay); lo stesso articolo sancisce che « il passaggio deve considerarsi "offensivo" qualora la nave straniera minaccia o impiega la forza, compie atti di spionaggio, viola le regole doganali, fiscali, sanitarie o relative all' immigrazione, interferisce con le comunicazioni costiere, inquina le acque in maniera grave ed intenzionale».
Il passaggio deve comunque avvenire rispettando le norme interne dello Stato costiero, in particolare quelle in materia di trasporto e navigazione;
«lo Stato costiero non può esercitare la propria legislazione penale in relazione a fatti commessi a bordo di navi straniere, ad eccezione di alcune ipotesi» (articolo 27 Convenzione di Montego Bay):
a)se le conseguenze del reato si estendono allo Stato costiero;
b)se il reato è di natura tale da recare pregiudizio alla pace dello Stato costiero o al buon ordine del suo mare territoriale;
c)se l'intervento delle autorità locali è richiesto dal comandante della nave;
d)se l'intervento è necessario per reprimere un traffico illecito di stupefacenti.
 A questo punto la vera grande preoccupazione è di far capire, alla giustizia indiana, che trattandosi di un problema di pura giurisdizione il giudice abile e competente non può che essere quello italiano.
Gli avvocati del nostro Paese affermano che ogni volta si entra in campo di diritto penale occorre sempre seguire un principio di territorialità, avvalorando così la posizione in base alla quale una persona che commette un reato deve essere perseguita nel territorio ove lo ha compito.
Nel caso dei due militari italiani la cosa sembra essere ancora maggiormente comprovata in quanto essi si trovavano su una nave battente bandiera italiana, quindi in territorio italiano, perciò giudicabile dal codice nostrano.

ECCO PERCHE' L'INDIA VUOLE GIUDICARE LEI I FUCILIERI

Esecuzione di sentenze e lodi arbitrali stranieri in India
A partire dal 1992 l'India si è aperta al resto del mondo avviando una serie di riforme e adattamenti della legislazione interna in tema di riconoscimento e esecuzione sia delle sentenze, sia dei lodi arbitrali stranieri.
Oggi si può affermare che, rispettati determinati requisiti minimi che di seguito esaminiamo, la controparte italiana che abbia ottenuto una sentenza o un lodo arbitrale a sè favorevole potrà portarli ad esecuzione in India con relativa tranquillità e sicurezza.
La controparte italiana potrà infatti:
citare in giudizio la controparte indiana avanti un tribunale del proprio paese (o eventualmente adire l’ente arbitrale convenzionalmente scelto) e ottenere una sentenza (o lodo arbitrale) a sè favorevole
delegare la sola fase finale “esecutiva” all’autorità giudiziaria indiana, senza che la controversia venga riesaminata nel merito da un giudice indiano.
RICONOSCIMENTO E ESECUZIONE DI SENTENZE
L’esecuzione di provvedimenti giudiziali stranieri in India è governata dal Code of Civil Procedure. Tale Codice prende in considerazione il provvedimento straniero con il termine “decree”, con il quale intende riferirsi a un decreto o a una sentenza di una Corte straniera contenente un’ingiunzione o una condanna al pagamento di una somma di denaro (che non sia però in relazione a: un debito di carattere tributario o fiscale in genere, una multa o ammenda, o ad altro genere di penalità e, in ogni caso, non riferentesi a un lodo arbitrale).
In linea generale, bisogna poi distinguere se il provvedimento straniero da portare ad esecuzione in India provenga da un Paese facente parte della lista dei “reciprocating territory”, oppure da un altro Paese.
Provvedimento giudiziale proveniente da un reciprocating territory
Attualmente l’India non ha in vigore una convenzione per il mutuo riconoscimento dei provvedimenti giudiziari con l’Italia. La lista viene periodicamente aggiornata dal Governo centrale mediante pubblicazione dei nuovi paesi sulla Official Gazette.
In tal caso, il provvedimento gode di un trattamento “privilegiato”: viene riconosciuto come un provvedimento emesso a tutti gli effetti da un’autorità giudiziaria indiana (è necessario solo che sia definitivo e sia stato emesso da una Corte Superiore di tali paesi). Anche se è da menzionare che la controparte indiana che subisce la procedura esecutiva può fare opposizione alla stessa, eccependo la sussistenza di una delle cause ostative menzionate nella Sec. 13 delle quali parleremo più avanti.
Provvedimento giudiziale proveniente da un non-reciprocating territory
In questo caso, in cui rientra l’Italia, vi sono due strade alternative.
1. Il provvedimento rispetta le prescrizioni della Sec. 13
La Sec. 13 menziona le circostanze che non devono sussistere affinché il provvedimento possa essere riconosciuto ed eseguito: si tratta, quindi, di un accertamento negativo. La sussistenza anche solo di una di tali circostanze farà sì che il provvedimento straniero venga considerato “non definitivo” e, quindi, non eseguibile in India.
Se il provvedimento rispetta le prescrizioni della Sec. 13 del Code of Civil Procedure indiano, è possibile depositare avanti l’autorità giudiziaria indiana un’istanza volta al riconoscimento dello stesso provvedimento. Tale riconoscimento è, naturalmente, finalizzato alla successiva esecuzione del provvedimento in India.
Se tali prescrizioni sono rispettate, il provvedimento viene considerato definitivo tra le parti con riferimento alle questioni alle quali esso si riferisce, anche se il giudice straniero possa aver errato nell’applicare o interpretare la legge sostanziale applicabile al caso di specie o abbia mal interpretato le prove. In altre parole, il giudice indiano non entra nel merito della causa.
Analizziamo le circostanze ostative al riconoscimento, previste dalla Sec. 13 per assicurare il rispetto di determinati principi basilari in tema di giurisdizione e diritto di difesa.
a) Mancanza di giurisdizione del giudice che ha emesso il provvedimento
Tale circostanza è relativa ai casi di azione di risarcimento danni di natura contrattuale o extracontrattuale che abbiano avuto come controparte un soggetto di nazionalità indiana e tale soggetto, benché regolarmente citato avanti il giudice straniero, sia rimasto contumace. Il problema da risolvere è se e in quali casi il giudizio che si sia svolto, all’estero, nei confronti del soggetto indiano (rimasto contumace) possa ritenersi validamente instaurato e svolto nei suoi confronti.
Sulla scorta della casistica giurisprudenziale indiana, il giudice straniero sarà normalmente ritenuto competente a emettere la decisione della quale si richiede il riconoscimento ed esecuzione in India, quando la controparte indiana:
sia già stata parte in precedenti procedimenti svoltisi nei suoi confronti nel paese di provenienza del provvedimento
risieda nel paese nel quale è stata avviata l’azione giudiziaria nei suoi confronti
abbia promosso precedenti giudizi in quel paese
abbia scelto, in forza di clausola contrattuale, il Tribunale straniero quale foro competente a decidere la controversia insorta
sia comparsa volontariamente nel giudizio avviato contro di lei nel paese straniero.
b) Mancata statuizione del Giudice straniero sul merito della causa
Tale circostanza ricorre quando, per effetto della condotta processuale delle parti o per altro motivo, il provvedimento straniero non abbia preso in considerazione il merito della causa, o perché la difesa del convenuto si sia risolta in eccezioni di carattere puramente processuale, o perché il convenuto non sia stato messo nelle condizioni di costituirsi in giudizio, oppure ancora allorché il giudice straniero abbia omesso di decidere sui punti in contestazione.
Altra casistica ammissibile è quella, poco nota alla prassi italiana, di decisione assunta sulla base di un accordo delle parti, le quali chiedano congiuntamente al giudice straniero di emettere una decisione conforme agli accordi tra loro raggiunti in corso di causa.
Pertanto, affinché la decisione possa dirsi emessa nel merito della causa, si deve provare che la controparte sia stata posta nelle condizioni di difendersi (salvo avervi rinunciato volontariamente) e che, in ogni caso, la decisione sia stata emessa a seguito di uno scrutinio attento delle domande dell’attore, che devono risultare corroborate dalle evidenze probatorie emerse in giudizio.
Da quanto precede deriva anche che eventuali provvedimenti emessi sulla base delle sole allegazioni di una delle parti (ad esempio, del creditore italiano che abbia ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto) possano non essere automaticamente riconosciuti, salvo che si provi che il provvedimento stesso ha comunque esaminato approfonditamente il merito (nonostante sia stato emesso “ex parte”).
c) Manifesta infondatezza delle ragioni dell’attore, per essersi la decisione basata su un’errata applicazione delle norme di diritto internazionale privato applicabili o per contrasto di tali disposizioni con le norme imperative di diritto indiano
Tale condizione impone la verifica del rispetto sia delle norme del sistema interno di diritto internazionale privato del paese nel quale la decisione è pronunciata, sia delle norme imperative indiane.
Ciò impone che l’autorità giudiziaria indiana non possa entrare nel merito della causa già decisa dal giudice straniero, ma debba limitarsi a verificare la corretta applicazione della legge sostanziale applicabile al rapporto e la non incompatibilità di tale normativa con la normativa interna indiana che abbia carattere di norma imperativa.
d) Contrarietà del giudizio ai principi fondamentali del contraddittorio tra le parti
Questa condizione intende dare riconoscimento ai principi di giustizia naturale che devono regolare il processo quali l’imparzialità dell’organo giudicante, la correttezza e buona fede nella conduzione del procedimento, la possibilità per le parti di poter svolgere le proprie difese. È, quindi, un requisito che riguarda la correttezza dei passaggi procedurali che hanno portato alla decisione e non riguarda, invece, il merito della causa.
Impone, in altre parole, di verificare se il convenuto sia stato messo in condizione di difendersi adeguatamente, anche e indipendentemente dall’eventuale erronea applicazione del diritto fatta dall’autorità giudiziaria straniera e che l’organo giudicante abbia giudicato con imparzialità e in buona fede, in una posizione di equidistanza dalle parti.
La giurisprudenza indiana è, quindi, incline a valutare il rispetto dei menzionati principi di giustizia naturale da un punto di vista sostanziale ed al di là del mero rispetto formale delle regole di procedura civile in vigore nel paese straniero. La conseguenza, quindi, è che, se non vi è coincidenza tra rispetto formale delle regole di procedura civile e rispetto dei detti principi di giustizia naturale, la decisione straniera può non trovare riconoscimento in India, benché formalmente ineccepibile nel paese d’origine.
e) Decisione ottenuta tramite frode di una delle parti a danno dell’altra
E’ questo il caso in cui l’attore abbia, tramite proprio comportamento in malafede, indotto in errore il giudice straniero circa la sussistenza della propria giurisdizione sul caso, indipendentemente dal fatto che tale giurisdizione sussistesse o meno e indipendentemente da eventuali errori di diritto, che restano assorbiti nel merito.
Pertanto, un eventuale giudizio straniero nel quale il giudice sia stato tratto in inganno dall’attore circa la sussistenza della propria giurisdizione a decidere il caso non potrà ricevere esecuzione in India.
Una conseguenza di tale regola è che (benché in linea di principio l’autorità indiana non possa entrare nel merito di eventuali errori da parte del giudice straniero circa la sussistenza della propria giurisdizione) è ammessa la prova del dolo di una delle parti, che abbia indotto, tramite menzogne o reticenze, il giudice straniero a ritenersi competente. Il giudice indiano potrà, quindi, esaminare il caso limitatamente alla sussistenza di tale circostanza che, se verificata, porta al mancato riconoscimento del provvedimento straniero.
f) Decisione in violazione di una legge in vigore in India
Tale circostanza si verifica allorché la decisione sia basata interamente su una norma indiana che, nel caso concreto, sia stata mal interpretata o male applicata dal giudice straniero.
Tuttavia, laddove il giudice straniero abbia applicato una normativa anche solo parzialmente diversa da quella indiana, ugualmente idonea a dirimere la controversia insorta, tale giudizio resta inattaccabile dall’autorità indiana.
Se tutti i requisiti sono rispettati, la decisione straniera potrà trovare riconoscimento ed esecuzione in India.
Tutte le questioni che insorgano tra le parti (o tra i loro rappresentanti) vengono esaminate e decise dalla stessa Corte chiamata a dare esecutività al provvedimento e non da una Corte diversa. Pertanto, come regola generale, tale Corte ha giurisdizione esclusiva su tutte le questioni relative all’esecuzione del provvedimento e qualsiasi procedimento collaterale (eventualmente avviato dal debitore indiano) è improcedibile.
Il termine per chiedere il deposito dell’istanza di riconoscimento è di tre anni dall’emissione del provvedimento straniero.
La procedura prevede, infine, la notifica dell’istanza al debitore nei confronti del quale si intende procedere e il deposito della stessa presso il tribunale del luogo di residenza o domicilio del debitore o dove è sorto o deve essere eseguito il contratto. Nel caso di società, è competente il tribunale del luogo ove questa ha la propria sede principale o succursale.
2. Il provvedimento NON rispetta le prescrizioni della Sec. 13
Se il provvedimento straniero non rispetta i requisiti previsti dalla Section 13, verrà considerato dalla Corte indiana irricevibile, in quanto non definitivo e, pertanto, non potrà essere riconosciuto e portato ad esecuzione in India.
In tale ipotesi, sarà quindi necessario intraprendere avanti le competenti autorità giudiziarie indiane una nuova azione, che riesamini nuovamente il merito della causa.
Tale nuovo giudizio potrà naturalmente basarsi sul provvedimento straniero, ma, in questo caso, lo stesso provvedimento costituirà unicamente il titolo per l’azione e verrà trattato dal giudice indiano come uno tra i vari elementi probatori a sua disposizione al fine di decidere il merito del giudizio (l’esito del quale può, quindi, anche essere difforme dalla decisione straniera).
Quindi, esso varrà come elemento di prova a carico della controparte indiana, ma non darà automaticamente diritto a una decisione favorevole all’imprenditore straniero, ben potendo il giudice indiano decidere la controversia secondo il proprio prudente apprezzamento dei mezzi di prova a sua disposizione.

RICONOSCIMENTO E ESECUZIONE DI LODI ARBITRALI
Esaminiamo il caso di procedimento arbitrale, in forza di clausola preventivamente inserita nel contratto o sulla base di uno specifico accordo successivo. Tale procedura arbitrale potrà avere luogo all’estero e gli arbitri potranno applicare la legge scelta convenzionalmente dalle parti. Tuttavia, il lodo arbitrale potrà essere portato ad esecuzione in India nel rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione indiana.
Il principio generale in materia è che un lodo arbitrale possa essere portato ad esecuzione solo su ordine dell’autorità giudiziaria del paese nel quale si intende dare esecuzione a tale lodo: questo principio trova accoglimento anche nel sistema giuridico indiano. Infatti, l’esecuzione di lodi arbitrali stranieri in India è stata disciplinata, in passato, dal Foreign Awards (Recognition and Enforcement) Act 1961, il quale intese recepire la Convenzione di New York sul riconoscimento ed esecuzione di lodi arbitrali stranieri del 1958.
L’India ha ratificato detta Convenzione, con due riserve espresse:
che l’applicazione della Convenzione è garantita solo per i lodi arbitrali provenienti da un reciprocating contracting state
che l’applicazione della Convenzione è limitata alle dispute derivanti da relazioni definibili “commerciali” alla stregua della legge indiana.
Per completezza è opportuno rilevare che in materia trovava applicazione anche l’Arbitration (Protocol and Convention) Act 1937, con il quale il paese intese ratificare la Convenzione di Ginevra.

Da ultimo, è da dire che il nuovo Arbitration and Conciliation Act 1996 ha in gran parte abolito sia la legge del 1937 che quella del 1961, mantenendo tuttavia in vigore gli impegni dell’India nei riguardi delle Convenzioni internazionali sopra citate. Ciò ha consentito di armonizzare maggiormente la legislazione interna indiana al livello degli altri paesi facenti parte della comunità internazionale. Tale legge distingue tra:
procedimenti arbitrali la cui sede sia in India e che daranno vita a lodi arbitrali definiti “domestici”
casi in cui l’arbitrato si svolga fuori dall’India, nel qual caso i lodi sono definiti “stranieri”.
La legge richiama il contenuto della menzionata Convenzione di New York e, come già visto per le sentenze straniere, pone una serie di requisiti negativi, ossia circostanze che non devono ricorrere affinché il lodo possa trovare esecuzione in India.
La prova di queste circostanze è rimessa alla parte contro la quale il lodo è diretto. Nello specifico, tale parte dovrà dimostrare:
che le parti erano incapaci, secondo la loro legge nazionale, al momento della sottoscrizione della convenzione arbitrale, o che comunque tale clausola non è valida secondo la legge alla quale esse hanno inteso assoggettare la convenzione stessa o della sede dell’arbitrato
che non sono stati rispettati i basilari principi del contraddittorio tra le parti
che il lodo ha statuito su punti non espressamente compromessi in arbitrato
che la composizione o la procedura arbitrale seguita non ha rispettato la convenzione arbitrale o la legge del luogo dell’arbitrato
che il lodo non è ancora definitivo, o è stato riformato o sospeso da un’autorità giudiziaria del paese nel quale è stato emesso
che la materia non poteva essere compromessa in arbitrato secondo la legge Indiana; o l’esecuzione di tale lodo risulterebbe in una violazione delle norme imperative indiane o è stato ottenuto con dolo di una parte in danno dell’altra (in realtà, questo è un accertamento che il giudice indiano è tenuto ad effettuare d’ufficio).
Il soggetto interessato deve depositare apposita istanza presso la Corte territoriale che sarebbe competente per il merito. L’istanza viene quindi numerata e registrata e la Corte provvede a richiedere alla parte contro la quale il lodo è diretto di fornire argomentazione a sostegno di un eventuale rigetto del lodo. La Corte quindi procede, laddove sia stato accertato che il lodo può trovare esecuzione, a emettere un decreto di accoglimento.
Non è prevista una procedura di appello, se non per ipotesi marginali.
Se non sussistono cause ostative, quindi, il lodo verrà automaticamente riconosciuto in India, senza ulteriore esame del merito. Esso è equiparato in tutto a un provvedimento giudiziario emesso da un giudice indiano.