sabato 28 giugno 2014

QUALI PROSPETTIVE

Caso marò:   contenzioso internazionale?


La vicenda dei due fucilieri del Battaglione San Marco Salvatore Girone e Massimiliano Latorre è rimasta per mesi ferma in un vicolo cieco della politica estera italiana. Dopo la seria accelerazione che la vicenda aveva subito a inizio anno per il timore della potenziale applicazione della normativa antiterrorismo ai nostri militari  (successivamente ritirata), tanto l’interesse dell’opinione pubblica quanto quello della politica pareva essersi arrestato e ultimamente non è ben chiara la politica che vuole mettere in atto in nostro Governo.

Apparentemente, nemmeno l’ulteriore rinvio della decisione della Corte suprema al 31 luglio prossimo aveva contrastato questo torpore. A questo riguardo, in parte, l’errore “tattico-processuale” di aver consentito ai due militari di presentare individualmente e separatamente dallo stato italiano dei ricorsi per contestare la giurisdizione indiana ha consentito ai supremi giudici indiani, sottoposti all'ovvia pressione politica delle elezioni, di prendere ancora tempo per risolvere la questione.

Queste valutazioni sono state superate dalle dichiarazioni rese dalla ministro degli Affari Esteri durante l’audizione a Palazzo Madama del 24 aprile scorso relativamente all'apertura di una “nuova fase” che vedrebbe come unica strada percorribile quella dell’arbitrato internazionale. Ma cosa significano in concreto queste parole?

Dopo mesi che, dopo l'evento da più voci  compresa quella di chi scrive, si chiedeva di ricorrere all'arbitrato unilaterale considerando inutili Petizioni, boicottaggi, suppliche, esposti e quant'altro si possa aver fatto in nome della solidarietà verso due Militari colpevoli solo di aver eseguito gli ordini di un mandato che coinvolge l'ONU e tutti gli stati aderenti e quindi INCOLPEVOLI da qualsiasi accusa ora si ipotizza il ricorso al coinvolgimento internazionale.

La strada internazionale
Da tempo, sulle colonne di taluni quotidiani e nelle pubblicazioni scientifiche si legge che la strada più utilmente percorribile per l’Italia sarebbe quella “dell’internazionalizzazione” della vicenda al fine di vedere riconosciuto il valore della norma di diritto internazionale generale sulla giurisdizione esclusiva dello stato di bandiera sui propri agenti all'estero e su incidenti di navigazione avvenuti fuori dalla acque territoriali. Per fare ciò, al di là delle condizioni sostanziali già potenzialmente soddisfatte mediante quattro note verbali inviate all'India nei mesi scorsi, l’Italia dovrà però compiere una serie di passi formali che adempiano alle condizioni procedurali per l’avvio di un contenzioso.

In primo luogo, sarebbe auspicabile l’assunzione di una posizione di più forte rifiuto della giurisdizione indiana di fronte ai giudici interni: tale posizione potrebbe concretizzarsi nella contumacia tanto dei militari quanto dello stato italiano e, auspicabilmente, nel ritiro delle istanze presentate alla Corte suprema per privare i giudici indiani di argomenti ulteriori a giustificazione di rinvii. In tal senso paiono muoversi le menzionate dichiarazioni rese durante l’audizione al Senato del 24 aprile scorso.

Contestualmente, lo stato italiano dovrebbe riaffermare in nuove note verbali i diritti sovrani riconosciutigli dal diritto internazionale, specificatamente la giurisdizione penale esclusiva per incidenti di navigazione avvenuti in alto mare o zone marittime cui tale disciplina si applica, e la giurisdizione esclusiva sui propri agenti all’estero per fatti compiuti nell'esercizio delle loro attribuzioni pubblicistiche. Inoltre, l’Italia dovrebbe, da un lato chiedere che i due militari venissero rinviati in patria o trasferiti presso un paese terzo rispetto alla vertenza, dall'altro prevedendo una reazione negativa a questa prima richiesta, proporre termini specifici per una Exchange of views, ossia un incontro atto a tentare una soluzione concordata della controversia richiesto dalle norme sul diritto del mare come codificate dalla Convenzione di Montego Bay del 1982.

Il tribunale arbitrale
L’adempimento da ultimo citato servirebbe per legittimare l’Italia ad adire, successivamente e unilateralmente, un Tribunale arbitrale costituito ai sensi dell’Allegato VII della Convenzione di Montego Bay. Va infatti tenuto conto che, sebbene la Corte internazionale di giustizia potrebbe risultare il foro più “favorevole” alla posizione italiana in quanto più sensibile ad argomenti legati alla conservazione delle norme sull'immunità degli organi all'estero e alla tutela dell’ordine e della pace internazionale, l’esperibilità di tale strumento pare poco verosimile. Infatti, tanto la mancata accettazione unilaterale della sua giurisdizione ai sensi dell’art. 36 dello Statuto da parte italiana, quanto le riserve apposte alla medesima dichiarazione da parte dell’India, renderebbero necessario un accordo ad hoc per adire la Corte dell’Aja.

Risulta più probabile, quindi, l’utilizzo del sistema contenzioso previsto ex Allegato VII della Convenzione di Montego Bay, che fornirebbe garanzie, da un lato, di una certa celerità (la causa potrebbe concludersi in 2-3 anni, nella peggiore delle ipotesi), dall'altro, relative alla tutela dei diritti degli stati sulle proprie navi. Tenuto conto delle pressioni a salvaguardare la “santità” della Convenzione di Montego Bay esplicitate anche in sede ONU, infatti, pare improbabile che il Tribunale arbitrale possa approvare e “convalidare” la tendenza espansiva dei diritti dello stato costiero sulla propria zona contigua e zona economica esclusiva perseguita finora dall'India. Inoltre, sebbene il Tribunale arbitrale ex Allegato VII possa essere chiamato a giudicare primariamente sulla base della Convenzione di Montego Bay, potrebbe considerare anche altre norme di diritto internazionale, nello specifico quelle attinenti all'immunità funzionale, in virtù dell’art. 293 della Convenzione stessa, nonché l’interesse generale della Comunità internazionale al corretto svolgimento di operazioni di contrasto alla pirateria marittima.

Ulteriormente, nelle more della costituzione del Tribunale arbitrale, l’Italia potrebbe chiedere misure cautelari al Tribunale internazionale del mare in base all'art. 290 della Convenzione di Montego Bay. Sebbene paia improbabile che il Tribunale possa riconoscere la necessità e urgenza del rinvio dei militari in Italia, un riconoscimento prima facie dell’ammissibilità e della fondatezza della pretesa italiana costituirebbe, da un lato, un ottimo argomento da spendere nel successivo giudizio di merito; dall'altro, un utile strumento di pressione nei confronti dell’India.

Infatti, sebbene la nota “internazionalizzazione della vertenza” sia allo stato la strada migliore, non è da escludere una soluzione negoziata. L’avvio di un procedimento internazionale costringerebbe infatti l’India ad assumere pubblicamente posizioni contrarie al proprio interesse nazionale con riguardo alla tutela dei militari all'estero – si ricordi che l’India è il terzo stato per personale militare e di polizia impiegato in operazioni della Nazioni Unite. Lo stesso procedimento potrebbe quindi essere un valido strumento di pressione per spingere l’India ad assumere una posizione negoziale più collaborativa, portando al raggiungimento di un accordo che il giudice internazionale si limiterebbe poi a fare proprio.

Il nuovo corso annunciato dal governo italiano è quindi sicuramente da salutare con favore, sempre che la burocrazia venga snellita e non si giustifichi con tempi lunghi usuali. Rimane solo da vedere, dopo due anni di “sospensione”, se la vicenda troverà la sua logica conclusione nel ritorno dei due militari in Italia per essere processati, ma non per mancanze o colpe ma solo perché, essendo accusati dei fatti a loro ascritti, come atto dovuto.

A. Adamo




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